L’ articolo 12 del Regolamento degli Arbitri della Fibur

di Redazione Commenta

 In questo post porteremo avanti il discorso, che abbiamo iniziato in precedenza, sulle norme contenute all’ interno del cosiddetto Regolamento degli Arbitri, che è uno dei testi fondamentali di riferimento per coloro che vogliono intraprendere la professione di arbitro del Burraco all’ interno della Fibur, la Federazione Italiana Burraco.

L’ articolo 10 del Regolamento degli Arbitri Fibur

Nel post pubblicato prima di questo siamo arrivati a discutere dell’ articolo 11 del Regolamento, che riporta norme in materia di arbitraggio delle singole competizioni e che vieta espressamente a coloro che sono arbitri federali associati alla Fibur di arbitrare in competizioni che non siano state autorizzate dalla Federazione.

L’ articolo 11 del Regolamento degli Arbitri Fibur

In questo post, invece, il nostro desiderio è quello di approfondire la lettura dell’ articolo 12 del Regolamento, che parla della procedura che viene seguita dalla Federazione in relazione agli esami federali per gli arbitri.

L’ articolo 12 afferma dunque che saranno proprio il Delegato o la Commissione federale ad avvertire tutti gli interessati attraverso delle apposite circolari, nel caso dell’ organizzazione degli esami, che comunque comprenderanno prove orali, scritte e pratiche di arbitraggio.

In alternativa a questo potranno essere organizzate dei colloqui davanti a delle Commissioni Esaminatrici. Tali commissioni esaminatrici saranno organizzate sempre dal Consiglio Direttivo della Federazione e saranno composte da tre membri.

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