Anche in questo articolo continueremo a analizzare quali sono le modalità operative che vengono applicate nel Burraco in caso di problemi con la giustizia sportiva federale e quali sono le azioni disciplinari previste.
In questo post vedremo, cioè, quali saranno le altre azioni che il Giudice Unico potrà compiere in caso di provvedimento disciplinare.
Una volta entrato in possesso di tutte le informazioni e gli atti necessari, o sulla base di quelli pervenuti o attraverso il completamento di una seconda fase istruttoria, il Giudice potrà disporre la sospensione preventiva dell’ incolpato da ogni attività sociale.
> Il procedimento disciplinare nel Burraco
Questo provvedimento, tuttavia, potrà essere preso sia d’ ufficio sia come atto richiesto dalla Procura, anche se dovrà sempre essere presa in considerazione la gravità e la natura dell’ addebito che viene imputato al socio.
> Le azioni disciplinari nel Burraco
Nel caso in cui il Giudice decida per la sospensione, questo provvedimento potrà essere revocato solo dal giudice stesso. L’ eventuale sospensione non deve essere considerata come una anticipazione della sanzione, ma dovrà essere tenuta in considerazione qualora venga comminata anche la sanzione.
Alla fine, se l’ addebito risulterà infondato, il Giudice emetterà un secondo provvedimento che impedirà altre forme di procedimento ai danni dell’ incolpato e ne darà relativa comunicazione a tutte le parti in causa: sia al denunziate che al denunziato, ma anche alla Procura Federale stessa.